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Transizione 4.0 e Decreto Aiuti: le novità

Salgono i crediti d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e formazione 4.0

Tra le misure previste nel Decreto Aiuti o Decreto Energia (ovvero “Decreto-legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”) approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 maggio e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche l’aumento delle aliquote relative a due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e credito d’imposta formazione 4.0

L’aliquota del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (i software indicati nell’allegato B della legge n.178/2020) sale dal 20 al 50% fino al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023 se entro fine anno l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato l’acconto pari almeno al 20% del valore dei beni.

La disposizione si applica in maniera retroattiva agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, consentendo anche a chi abbia acquistato software 4.0 nei primi mesi di quest’anno di poter accedere alla super-aliquota.

L’intervento previsto dal Decreto Aiuti porta ad aumentare di due volte e mezzo questo incentivo, superando addirittura l’aliquota attualmente prevista per i beni materiali che è del 40%

In merito al credito d’imposta formazione 4.0 – legato alle spese sostenute per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche – il Decreto Aiuti prevede per il 2022 una maggiorazione delle aliquote dal 50 al 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300 mila euro, e dal 40 al 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250 mila euro (mentre nessuna modifica per l’aliquota del 30% definita per le grandi imprese).

L’aumento della aliquota può essere però applicato a condizione “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”.

Non solo, il mancato rispetto di questa condizione (cioè rivolgersi ad altri soggetti abilitati ma non inclusi nella lista ministeriale e la certificazione dell’avanzamento delle competenze) comporta invece una riduzione delle aliquote al 45% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

Attraverso le competenze trasversali in ambito Transizione 4.0 fornite delle sue società, ICIM Group affianca le aziende con servizi di orientamento sulla normativa, supporto tecnico per il rispetto dei requisiti necessari all’accesso ai benefici fiscali e, con l’intervento di ICIM SpA (ente di certificazione di riferimento in ambito 4.0), verifica la conformità ai requisiti 4.0 richiesti dalla normativa ed emette l’attestazione necessaria per fruire dei benefici fiscali.

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