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Transizione 4.0 – Anche i DDT sui beni incentivabili devono contenere le diciture di legge

Le  imprese che hanno effettuato investimenti in ambito Transizione 4.0 sono invitate a verificare la correttezza dei documenti che accompagnano l’acquisto di beni strumentali, per non incorrere, durante eventuali successivi controlli fiscali, nella revoca alle agevolazioni previste per il riconoscimento del credito d’imposta.

L’art. 1 comma 1062 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) già definiva alcuni obblighi di conservazione documentale a carico dei potenziali beneficiari, ovvero che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter” ed ex ante, dall’art. 195 della Legge di Bilancio per l’anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n.160).

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate, in risposta al recente interpello n.270, ha precisato che tale dicitura di legge (con chiaro riferimento alle disposizioni di cui l’art. 1 commi da 1054 a 1058-ter della legge 178/2020) deve essere indicata non solo in fattura ma anche sul DDT-Documento di Trasporto.

La regolarizzazione di DDT o altri documenti già emessi con la mancata dicitura richiesta può avvenire solo prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, apponendo con “scritta indelebile” il riferimento normativo sul documento in questione.

Le modalità sono le stesse già previste per la regolarizzazione delle fatture:

  • per i documenti emessi in formato cartaceo, l’impresa acquirente può apporre la dicitura sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • per i documenti emessi in formato elettronico, l’impresa acquirente può, alternativamente: stampare il documento e apporre la dicitura con scrittura indelebile; oppure realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e da conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare AdE 14/E/2019.

Infine, nella risposta all’appello n.270  L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’inserimento della dicitura di riferimento a 4.0 non è obbligatoria nel verbale di collaudo o di interconnessione dei beni.

Attraverso le competenze trasversali in ambito Transizione 4.0 fornite delle sue società, ICIM Group affianca le aziende con servizi di orientamento sulle normative, supporto tecnico per il rispetto dei requisiti necessari all’accesso alle agevolazioni e, con l’intervento di ICIM SpA (ente di certificazione di riferimento in ambito 4.0), verifica la conformità ai requisiti 4.0 richiesti dalla normativa ed emette l’attestazione necessaria per fruire dei benefici fiscali.

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